Art. 11.
                     Regolarizzazione spontanea
    1.  Nel  caso  in  cui  il RID non abbia avuto esito positivo per
cause imputabili al soggetto autorizzato, quest'ultimo puo' procedere
alla  regolarizzazione  spontanea  dell'insoluto,  mediante pagamento
contestuale  delle  somme non riversate e della relativa penale del 5
per  cento,  stabilita ai sensi dell'Art. 4, comma 5, del decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  25 gennaio  1999,  n.  11
(Regolamento  recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai
e   le   regioni   relativamente   alla   riscossione   delle   tasse
automobilistiche emanato ai sensi dell'Art. 17, comma 12, della legge
n.  449  del  1997), e dall'Art. 6, comma 5, del decreto ministeriale
13 settembre  1999  (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti
autorizzati  ex  legge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie
delle  tasse  automobilistiche),  purche'  non  sia  stata  inoltrata
formale  contestazione  di inadempimento dal competente ufficio della
Regione,  ovvero  non siano state intraprese attivita' amministrative
di accertamento.
    2.  Dell'avvenuto  pagamento  e' fornita tempestiva comunicazione
alla Regione.
    3.   In   caso   di  regolarizzazione  spontanea  l'insoluto  non
costituisce  violazione  ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 13 e 15.