Art. 12. Contestazione formale 1. La competente struttura regionale, riscontrato l'insoluto, inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento; salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11. 2. L'atto di contestazione contiene: a) le generalita' del trasgressore; b) il codice lottomatica della ricevitoria o il numero del codice MCTC; c) l'indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata alla Regione; d) la richiesta di pagamento della somma di cui al punto c) contestualmente alla penale di cui all'art. 11, comma 1; e) le modalita' ed i termini per l'effettuazione del pagamento delle somme di cui alla lettera d); f) la comunicazione concernente la sospensione cautelativa dal servizio di riscossione di cui all'Art. 13, o la revoca dell'autorizzazione al servizio medesimo di cui all'Art. 15. 3. L'atto di contestazione e' notificato al soggetto inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede in cui viene esercitata l'attivita' di riscossione della tassa automobilistica.