Art. 12.
                        Contestazione formale
    1.  La  competente  struttura  regionale, riscontrato l'insoluto,
inoltra al trasgressore formale contestazione di inadempimento; salvi
i casi previsti dagli articoli 10 e 11.
    2. L'atto di contestazione contiene:
      a) le generalita' del trasgressore;
      b) il  codice  lottomatica  della  ricevitoria  o il numero del
codice MCTC;
      c) l'indicazione   della  somma  riscossa  a  titolo  di  tassa
automobilistica e non riversata alla Regione;
      d) la  richiesta  di  pagamento  della somma di cui al punto c)
contestualmente alla penale di cui all'art. 11, comma 1;
      e) le  modalita' ed i termini per l'effettuazione del pagamento
delle somme di cui alla lettera d);
      f) la  comunicazione concernente la sospensione cautelativa dal
servizio   di   riscossione   di   cui   all'Art.  13,  o  la  revoca
dell'autorizzazione al servizio medesimo di cui all'Art. 15.
    3.   L'atto   di   contestazione   e'   notificato   al  soggetto
inadempiente,   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento,  presso  la  sede in cui viene esercitata l'attivita' di
riscossione della tassa automobilistica.