Art. 13. Sospensione cautelativa 1. Contestualmente alla contestazione formale di cui all'Art. 12 la competente struttura regionale dispone la sospensione cautelativa del trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistiche. 2. L'ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la sospensione cautelativa con la richiesta di immediata disattivazione dal collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche;