Art. 13.
                       Sospensione cautelativa
    1.  Contestualmente alla contestazione formale di cui all'Art. 12
la  competente struttura regionale dispone la sospensione cautelativa
del   trasgressore   dal   servizio   di   riscossione   della  tassa
automobilistiche.
    2.  L'ufficio  inoltra  al  gestore  del  sistema  telematico  la
comunicazione inerente la sospensione cautelativa con la richiesta di
immediata  disattivazione dal collegamento con l'archivio delle tasse
automobilistiche;