Art. 14.
       Modalita' e termini per il riversamento, e suoi effetti
    1.  Le  somme  dovute  alla  Regione,  come indicate nell'atto di
contestazione  formale, sono versate mediante bonifico bancario entro
dieci giorni successivi alla notifica dell'atto.
    2.  Dell'avvenuto  pagamento  e' fornita tempestiva comunicazione
della competente struttura regionale.
    3.  Effettuato  il  pagamento,  il  trasgressore puo' chiedere la
riattivazione al servizio di riscossione inoltrando specifica istanza
alla competente struttura regionale.
    4.  La competente struttura regionale verifica la regolarita' del
pagamento e il corretto riversamento delle somme riscosse a titolo di
tassa  automobilistica  fino alla data di sospensione dal servizio di
riscossione  e dispone la riattivazione al servizio, comunicandola al
gestore del sistema telematico.
    5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, senza che il
trasgressore  abbia provveduto al pagamento della somma richiesta, la
Regione   procede   all'escussione  della  garanzia  fideiussoria  ed
all'eventuale  avvio  della  procedura  di  riscossione  coattiva per
l'importo residuo non coperto dalla garanzia.