Art. 15. Reiterazione delle violazioni e revoca dell'autorizzazione al servizio 1. La competente struttura regionale revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione nei confronti del soggetto che incorra nella seconda contestazione formale in un periodo di sei mesi. 2. L'ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la revoca di cui al comma 1 con la richiesta di disattenzione dal collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche. 3. La revoca comporta l'impossibilita' di ottenere una nuova autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.