Art. 15.
               Reiterazione delle violazioni e revoca
                   dell'autorizzazione al servizio
    1.  La  competente struttura regionale revoca l'autorizzazione al
servizio  di riscossione nei confronti del soggetto che incorra nella
seconda contestazione formale in un periodo di sei mesi.
    2.  L'ufficio  inoltra  al  gestore  del  sistema  telematico  la
comunicazione  inerente  la revoca di cui al comma 1 con la richiesta
di   disattenzione   dal  collegamento  con  l'archivio  delle  tasse
automobilistiche.
    3.  La  revoca  comporta  l'impossibilita'  di ottenere una nuova
autorizzazione  al  servizio  di riscossione prima che sia decorso il
termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.