Art. 16.
                        Istanza di esenzione
    1. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nei casi
di  cui  all'Art.  3,  comma  1, lettere c), d), e) ed f) della legge
regionale n. 49/2003, e' concessa su istanza dell'interessato.
    2.   L'istanza   di   esenzione,   corredata   dalla   necessaria
documentazione  comprovante il diritto all'esenzione, e' presentata o
inoltrata alla competente struttura regionale o all'ente gestore.
    3.  La  presentazione  dell'istanza  comporta  gli effetti di cui
all'Art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 49/2003.
    4.  Nei casi in cui la documentazione allegata sia incompleta, la
competente   struttura   regionale   o   l'ente   gestore  richiedono
all'interessato  l'integrazione  della  stessa. Decorso il termine di
sessanta  giorni  dalla  richiesta,  senza  che  l'interessato  abbia
prodotto  la  documentazione  necessaria,  l'istanza  di esenzione si
intende respinta.
    5.  Qualora  la  certificazione  medica prodotta dall'interessato
relativamente agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'Art. 19
non  precisi  la  sussistenza  dei  requisiti di cui all'Art. 5 della
legge  regionale  n.  49/2003,  la  competente  struttura regionale o
l'ente   gestore,   in   sede   di  istruttoria,  possono  richiedere
all'azienda  U.S.L.  territorialmente competente uno specifico parere
medico;  l'azienda  U.S.L.  si esprime nel termine di sessanta giorni
sulla  base  della  documentazione  gia' in suo possesso, oppure, ove
cio' non sia possibile, procede a nuova visita di accertamento.
    6.  La competente struttura regionale o l'ente gestore provvedono
sull'istanza,  verificato  il  possesso dei requisiti, nel termine di
centoventi  giorni  dal  ricevimento  della  stessa,  e ne comunicano
l'esito all'interessato.
    7.  In caso di esito negativo l'interessato effettua il pagamento
della  tassa  automobilistica,  comprensivo degli interessi legali ed
esclusa  ogni sanzione amministrativa, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.