Art. 17.
                         V a r i a z i o n i
    1.  Le  variazioni  di  cui  all'Art.  4,  comma  3,  della legge
regionale  n.  49/2003  sono  comunicate  alla  competente  struttura
regionale  o  all'ente  gestore,  che  provvedono agli adempimenti di
competenza   nel  termine  di  centoventi  giorni  dalla  data  della
comunicazione.