Art. 18. Soggetti ammessi all'esenzione per disabilita' 1. Hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilista le persone disabili in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 49/2003. 2. Nel caso decreto-legge soggetti disabili minorenni il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non e' subordinato al possesso del requisito di cui all'Art. 5, comma 5, della legge ragionale n. 49/2003. 3. L'Art. 5, comma 5, della legge regionale n. 49/2003 non si applica ai soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti che sono stati obbligati a utilizzare veicoli adattati ai comandi guida in funzione della disabilita' motoria dalle commissioni mediche locali di cui all'Art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1902, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dall'Art. 2 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada). 4. Non hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i proprietari dei veicoli intestati a piu' di un soggetto. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora ciascuno dei proprietari del veicolo possieda i requisiti di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 49/2003.