Art. 18.
           Soggetti ammessi all'esenzione per disabilita'
    1.   Hanno   diritto  all'esenzione  dal  pagamento  della  tassa
automobilista  le  persone  disabili in possesso dei requisiti di cui
all'Art. 5 della legge regionale n. 49/2003.
    2.   Nel   caso  decreto-legge  soggetti  disabili  minorenni  il
riconoscimento  del  diritto  all'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica  non  e' subordinato al possesso del requisito di cui
all'Art. 5, comma 5, della legge ragionale n. 49/2003.
    3.  L'Art.  5,  comma  5, della legge regionale n. 49/2003 non si
applica   ai  soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie
permanenti  che sono stati obbligati a utilizzare veicoli adattati ai
comandi guida in funzione della disabilita' motoria dalle commissioni
mediche  locali di cui all'Art. 119, comma 4, del decreto legislativo
30 aprile  1902,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  da ultimo
modificato  dall'Art.  2  del  decreto-legge  27  giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada).
    4.  Non  hanno  diritto  all'esenzione  dal pagamento della tassa
automobilistica  i  proprietari  dei  veicoli  intestati a piu' di un
soggetto.
    5.  La  disposizione  di  cui  al  comma 4 non si applica qualora
ciascuno  dei  proprietari  del  veicolo  possieda i requisiti di cui
all'Art. 5 della legge regionale n. 49/2003.