Art. 19.
    Accertamenti sanitari ai fini dell'esenzione per disabilita'
    1.  Gli  accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidita'
civile,  alle  condizioni  visive  e  al sordomutismo sono effettuati
dalle  commissioni  mediche pubbliche previste dalla legge 15 ottobre
1990,  n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'Art. 3 del decreto-legge
30  maggio  1988,  n.  173, convertito, con modificazioni, alla legge
26 luglio  1988,  n.  291,  e successive modificazioni, in materia di
revisione  delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti),
operanti presso le aziende unita' sanitarie locali (aziende USL).
    2. Gli accertamenti sanitari relativi agli stati di handicap sono
effettuati  dalle  commissioni  mediche  pubbliche  di cui all'Art. 4
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
    3.   Su   richiesta   dell'interessato   la   commissione  medica
competente,  in sede di visita collegiale, accerta la sussistenza dei
requisiti  sanitari  richiesti  per la concessione dell'esenzione dal
pagamento della tassa automobilistica.
    4.  Il  requisito  di  cui  all'Art. 5, comma 1, lettera d) della
legge   regionale   n.  49/2003,  ove  non  risulti  dal  verbale  di
accertamento  della  commissione  medica,  e' certificato, per quanto
attiene  il residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli
occhi  anche  con  eventuale  correzione,  da  un  medico  pubblico o
convenzionato specialista in oculistica.
    5.  Gli  accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidita'
per  cause  di  guerra  e  di invalidita': per cause di servizio sono
effettuati  alle commissioni mediche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra), da ultimo modificato dalla legge n.
448/1998.
    6.  Gli  accertamenti sanitari relativi agli stati di invalidita'
per  cause  di  lavoro  sono  effettuati  dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  come
previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n.   1124,   (testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali),   da   ultimo   modificato  dal  decreto  legislativo
19 febbraio  1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado).