Art. 2.
               Definizione degli indirizzi di gestione
                in materia di tasse automobilistiche
    1.  Le  direttive generali per l'azione amministrativa in materia
di  tasse  automobilistiche  regionali  sono stabilite con atto della
giunta  regionale  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, lettere a) e d),
della   legge   regionale  17  marzo  2000,  n.  26  (Riordino  della
legislazione  regionale in materia di organizzazione e personale), da
ultimo   modificata  dalla  legge  regionale  5 agosto  2003,  n.  44
(Ordinamento  della  dirigenza  e  della  struttura  operativa  della
Regione.   Modifiche  alla  legge  regionale  17 marzo  2000,  n.  26
«Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e
personale»).
    2.  Nell'atto  di  cui  al  comma 1 la giunta regionale individua
l'ente  pubblico  non economico avente i requisiti di cui all'Art. 2;
comma 1, della legge regionale n. 49/2003, di seguito denominato ente
gestore.
    3.  I  rapporti  fra la Regione e l'ente gestore sono definiti da
apposita convenzione stipulata dal dirigente competente in materia di
tributi.