Art. 20.
     Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
    1. L'istanza di esenzione di cui all'Art. 6 della legge regionale
n.    49/2003    e'    sottoscritta    dal    legale    rappresentate
dell'organizzazione di volontariato.
    2.  Con dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante
secondo   le  modalita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa.  «Testo  A»),  da  ultimo  modificato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  7 aprile  2003,  n.  137  (Regolamento
recante   disposizioni   di   coordinamento   in   materia  di  firme
elettroniche  a norma dell'Art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10), sono autocertificate:
      a) l'iscrizione  dell'organizzazione  nel registro regionale di
cui  alla  legge  regionale  26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai
rapporti  delle  organizzazioni  di  volontariato con la Regione, gli
enti  locali  e  gli  altri  enti pubblici - Istituzione del registro
regionale   delle   organizzazioni   del   volontariato),  da  ultimo
modificata  dalla  legge  regionale  15 aprile 1996, n. 19 (Modifiche
alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative
ai  rapporti  delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli
enti  locali  e  gli  altri  enti  pubblici  istituzione del registro
regionale delle organizzazioni del volontariato);
      b) l'uso esclusivo del veicolo ai fini istituzionali.