Art. 21.
            Esenzione dei veicoli per trasporto specifico
    1. L'istanza di esenzione di cui all'Art. 7 della legge regionale
n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentante.
    2.  L'iscrizione  delle  organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale  (ONLUS) all'anagrafe unica ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia  18 luglio  2003,  n.  266  (Regolamento concernente le
modalita'  di  esercizio  del controllo relativo alla sussistenza dei
requisiti   formali  per  l'uso  della  denominazione  di  ONLUS,  in
attuazione  dell'Art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n. 460) e' certificata mediante dichiarazione sostitutiva resa
dal  legale rappresentante secondo le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.