Art. 21. Esenzione dei veicoli per trasporto specifico 1. L'istanza di esenzione di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentante. 2. L'iscrizione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) all'anagrafe unica ai sensi del decreto del Ministro dell'economia 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'Art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) e' certificata mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.