Art. 22. Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio 1. L'istanza di esenzione di coi all'Art. 7 della legge regionale n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentante. 2. La competente struttura regionale verifica l'inserimento dei veicoli, di cui e' richiesta l'esenzione, nei piani operativi annuali provinciali di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»).