Art. 22.
       Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
    1. L'istanza di esenzione di coi all'Art. 7 della legge regionale
n. 49/2003 e' sottoscritta dal legale rappresentante.
    2.  La  competente struttura regionale verifica l'inserimento dei
veicoli, di cui e' richiesta l'esenzione, nei piani operativi annuali
provinciali  di  cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge
forestale  della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale
2 agosto  2004,  n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000,
n. 39 «Legge forestale della Toscana»).