Art. 23.
                 Veicoli consegnati per la rivendita
    1.   Ai   fini   della  sospensione  dal  pagamento  della  tassa
automobilistica:  le  imprese  autorizzate  o  comunque  abilitate al
commercio   dei  veicoli  redigono  quadrimestralmente,  su  supporto
cartaceo  e  magnetico,  con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di
ogni  anno,  un  elenco  di tutti i veicoli ad esse consegnati per la
rivendita.
    2.   L'elenco  e'  trasmesso,  anche  per  via  telematica,  alla
Regione-Toscana   e'   all'ente  gestore,  entro  la  fine  del  mese
successivo ai quadrimestri indicati nel comma 1.