Art. 23. Veicoli consegnati per la rivendita 1. Ai fini della sospensione dal pagamento della tassa automobilistica: le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli redigono quadrimestralmente, su supporto cartaceo e magnetico, con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati per la rivendita. 2. L'elenco e' trasmesso, anche per via telematica, alla Regione-Toscana e' all'ente gestore, entro la fine del mese successivo ai quadrimestri indicati nel comma 1.