Art. 28.
                 Controllo del corretto assolvimento
                    dell'obbligazione tributaria
    1.  La  Regione, direttamente o mediante l'ente gestore, effettua
il  controllo  sul corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria
tramite  verifica  incrociata  tra  ruolo  tributario,  archivio  dei
versamenti ed archivio esenzioni e sospensione.