Art. 29.
      Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente
    1.  La  Regione,  direttamente  o  mediante  l'ente gestore, puo'
inviare ai contribuenti che, a seguito dell'attivita' di controllo di
cui all'Art. 28, risultino non in regola con il corretto assolvimento
dell'obbligazione  tributaria,  comunicazioni  informative  o  avvisi
bonari  contenenti  l'invito  alla  verifica  della singola posizione
tributaria ed alla regolarizzazione in fase precontenziosa.
    2.   La   comunicazione   informativa   e  l'avviso  bonario  non
costituiscono  atti  formali soggetti a ricorso giurisdizionale e non
interrompono  ne' sospendono i termini per il ravvedimento operoso di
cui  all'Art.  13  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni  generali  in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'Art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), da ultimo modificato dall'Art. 2 del
decreto  legislativo 30 marzo 2000, n. 99 (Disposizioni integrative e
correttive  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, decreto
legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472  e  decreto  legislativo  18
dicembre   1997,  n.  473,  in  materia  di  sanzioni  amministrative
tributarie).