Art. 29. Comunicazione informativa e avvisi bonari al contribuente 1. La Regione, direttamente o mediante l'ente gestore, puo' inviare ai contribuenti che, a seguito dell'attivita' di controllo di cui all'Art. 28, risultino non in regola con il corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria, comunicazioni informative o avvisi bonari contenenti l'invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla regolarizzazione in fase precontenziosa. 2. La comunicazione informativa e l'avviso bonario non costituiscono atti formali soggetti a ricorso giurisdizionale e non interrompono ne' sospendono i termini per il ravvedimento operoso di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da ultimo modificato dall'Art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie).