Art. 3. Soggetti abilitati 1. Sono abilitati al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche: a) le banche tesoriere della Regione Toscana; b) le Poste italiane S.p.a..; c) l'ente gestore di cui all'Art. 2, comma 2. 2. Possono essere abilitati al servizio di riscossione, ove autorizzati con la procedura di cui all'Art. 6: a) i tabaccai, ai sensi dell'Art. 17, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), da ultimo modificato dall'Art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2000»); b) gli studi di consulenza automobilistica ai sensi dell'Art. 31, comma 42, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), da ultimo modificato all'Art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»).