Art. 3.
                         Soggetti abilitati
    1.   Sono  abilitati  al  servizio  di  riscossione  delle  tasse
automobilistiche:
      a) le banche tesoriere della Regione Toscana;
      b) le Poste italiane S.p.a..;
      c) l'ente gestore di cui all'Art. 2, comma 2.
    2.  Possono  essere  abilitati  al  servizio  di riscossione, ove
autorizzati con la procedura di cui all'Art. 6:
      a) i   tabaccai,   ai  sensi  dell'Art.  17,  comma  11,  legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica),  da  ultimo  modificato dall'Art. 27, comma 8, della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2000»);
      b) gli  studi  di consulenza automobilistica ai sensi dell'Art.
31,  comma  42,  legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (Misure di finanza
pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo), da ultimo modificato
all'Art.   25,   comma  3,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato «Legge finanziaria 2002»).