Art. 30. A u t o t u t e l a 1. Il dirigente competente in materia di tributi puo' procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', annullamento totale o parziale degli atti impositivi illegittimi o infondati, tra l'altro per i seguenti motivi: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell'imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti ed avvenuti comunque entro la data di esecutorieta' del ruolo; f) sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, e sanzioni, sospensioni; g) errore materiale del contribuente. 2. Il potere di annullamento non puo' essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.