Art. 30.
                         A u t o t u t e l a
    1.  Il dirigente competente in materia di tributi puo' procedere,
d'ufficio  o  su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in
caso di non impugnabilita', annullamento totale o parziale degli atti
impositivi  illegittimi  o  infondati,  tra  l'altro  per  i seguenti
motivi:
      a) errore di persona;
      b) evidente errore logico o di calcolo;
      c) errore sul presupposto dell'imposta;
      d) doppia imposizione;
      e) mancata  considerazione di pagamenti di imposta regolarmente
eseguiti  ed  avvenuti  comunque  entro  la data di esecutorieta' del
ruolo;
      f) sussistenza   dei  requisiti  per  fruire  di  riduzioni,  e
sanzioni, sospensioni;
      g) errore materiale del contribuente.
    2.  Il  potere  di  annullamento  non  puo' essere esercitato per
motivi  sui  quali  sia  intervenuta  sentenza  passata  in giudicato
favorevole all'amministrazione regionale.