Art. 31. Presentazione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento e irrogazioni delle sanzioni 1. Avverso l'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni il contribuente puo' presentare memorie difensive volte ad ottenere l'annullamento o la modifica dello stesso ai sensi dell'Art. 30. 2. Alle memorie difensive sono allegate le copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la modifica dell'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni. 3. La presentazione delle memorie difensive non interrompe i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 4. La documentazione idonea a comprovare il diritto all'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al comma 2 e' individuata dalla giunta regionale con l'atto di cui all'Art. 2, comma 1.