Art. 31.
          Presentazione di memorie difensive avverso l'atto
            di accertamento e irrogazioni delle sanzioni
    1. Avverso l'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni il
contribuente  puo'  presentare  memorie  difensive  volte ad ottenere
l'annullamento o la modifica dello stesso ai sensi dell'Art. 30.
    2.  Alle  memorie  difensive sono allegate le copie dei documenti
comprovanti  i  presupposti per i quali si chiede l'annullamento o la
modifica dell'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni.
    3.  La  presentazione  delle  memorie  difensive non interrompe i
termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
    4.  La  documentazione idonea a comprovare il diritto all'esonero
dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  di  cui al comma 2 e'
individuata  dalla  giunta  regionale  con  l'atto di cui all'Art. 2,
comma 1.