Art. 33.
           Rateizzazione delle somme contestate con l'atto
            di accertamento ed irrogazione delle sanzioni
    1.  In  materia  di tasse automobilistiche regionali il dirigente
competente  puo'  concedere  su istanza del debitore, che si trovi in
condizioni  economiche  disagiate,  il  pagamento in forma rateizzata
delle  somme  contestate  con l'avviso di accertamento ed irrogazione
delle sanzioni, fino ad un massimo di trenta rate mensili.
    2.  La  rateazione  viene  concessa  dal  dirigente competente in
ragione  dell'entita'  del  debito e del reddito complessivo annuo ai
fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo
fasce  di reddito e di debito definite con deliberazione della giunta
regionale.
    3.  Il  debitore  presenta  istanza  di  rateizzazione,  in bollo
tramite  apposita  modulistica,  alla  competente struttura regionale
entro  il  termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso
di  accertamento  ed  irrogazione delle sanzioni a pena di decadenza,
allegando  copia della documentazione attestante il reddito di cui al
comma 2.
    4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano,
a  partire  dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente
al momento della presentazione dell'istanza.
    5.    La   rateazione   non   e'   concessa   qualora   l'importo
complessivamente   dovuto  in  base  all'avviso  di  accertamento  ed
irrogazione delle sanzioni sia pari o inferiore a Euro 100,00.
    6.   In   caso   di   omesso   pagamento   della  prima  rata  o,
successivamente,  di  due  rate  anche  non  consecutive, il debitore
decade  automaticamente  dal  beneficio, con obbligo di estinguere il
debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della
rata  non  pagata; se dopo tale termine il debitore non ha effettuato
il  pagamento,  il  debito  residuo  viene  iscritto  a  ruolo per il
recupero coattivo del credito.