Art. 34. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo 1. In materia di tasse automobilistiche regionali il dirigente competente puo' concedere, su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento in forma rateizzata delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate mensili. 2. La rateazione viene concessa in ragione dell'entita' del debitore del reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce di reddito e debito definite con deliberazione della giunta regionale. 3. Il debitore presenta istanza di rateizzazione, in bollo tramite apposita modulistica, alla competente struttura regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 2. 4. Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all'Art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), da ultimo modificato dall'Art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'Art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), vigente al momento della presentazione dell'istanza. 5. La rateazione non e' concessa qualora il debito iscritto a ruolo, relativo, alla tassa automobilistica regionale, sia pari o inferiore a Euro 150,00. 6. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.