Art. 34.
             Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
    1.  In  materia  di tasse automobilistiche regionali il dirigente
competente  puo'  concedere,  su istanza del debitore che si trovi in
condizioni  economiche  disagiate,  il  pagamento in forma rateizzata
delle  somme  iscritte  a  ruolo, fino ad un massimo di sessanta rate
mensili.
    2.  La  rateazione  viene  concessa  in  ragione dell'entita' del
debitore  del  reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, secondo fasce
di   reddito   e  debito  definite  con  deliberazione  della  giunta
regionale.
    3.  Il  debitore  presenta  istanza  di  rateizzazione,  in bollo
tramite  apposita  modulistica,  alla  competente struttura regionale
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione  della
cartella  di  pagamento  a  pena  di decadenza, allegando copia della
documentazione attestante il reddito di cui al comma 2.
    4.  Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano
gli  interessi al tasso per dilazione di pagamento di cui all'Art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), da ultimo
modificato  dall'Art.  9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46  (Riordino  della  disciplina  della riscossione mediante ruolo, a
norma  dell'Art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), vigente al
momento della presentazione dell'istanza.
    5.  La  rateazione  non  e' concessa qualora il debito iscritto a
ruolo,  relativo,  alla  tassa  automobilistica regionale, sia pari o
inferiore a Euro 150,00.
    6.   In   caso   di   omesso   pagamento   della  prima  rata  o,
successivamente,  di  due  rate  anche  non  consecutive, il debitore
decade  automaticamente  dal  beneficio, con obbligo di estinguere il
debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della
rata  non  pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato
il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.