Art. 35. Effetti della decadenza 1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'Art. 33, comma 6, o dell'Art. 34, comma 6, non puo' essere concesso una successiva rateazione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di decadenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto, anche in relazione ad anni d'imposta o veicoli diversi.