Art. 35.
                       Effetti della decadenza
    1.  Al  contribuente  decaduto dal beneficio della rateazione, ai
sensi dell'Art. 33, comma 6, o dell'Art. 34, comma 6, non puo' essere
concesso  una  successiva rateazione prima che sia decorso il termine
di tre anni dalla data di decadenza.
    2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica a tutte le
istanze  di rateazione presentate dal contribuente decaduto, anche in
relazione ad anni d'imposta o veicoli diversi.