Art. 36.
                          Norma transitoria
    1.  Le  deliberazioni di cui agli articoli 33, comma 2, e 3 comma
2,  sono  adottate  dalla  giunta regionale nel termine di centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Sino  all'adozione  delle  deliberazioni  di  cui  al comma 1
continuano  ad  applicarsi le deliberazioni della giunta regionale n.
924 del 2 agosto 1999, (Legge regionale 1° luglio 1999, n. 37, Art. 5
-  Modalita' e criteri per la concessione della rateazione del debito
derivante   dall'irrogazione   di   sanzioni  amministrative  per  la
violazione   di  norme  tributarie)  e  n.  388  del  13 aprile  2001
(Modalita'  e criteri per la concessione della rateazione del debito,
iscritto    a   ruolo,   derivante   dall'irrogazione   di   sanzioni
amministrative e tributarie).
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 3 gennaio 2005
                              PASSALEVA
Designato  con  decreto  del Presidente della giunta regionale n. 132
del 22 maggio 2000.