Art. 36. Norma transitoria 1. Le deliberazioni di cui agli articoli 33, comma 2, e 3 comma 2, sono adottate dalla giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Sino all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le deliberazioni della giunta regionale n. 924 del 2 agosto 1999, (Legge regionale 1° luglio 1999, n. 37, Art. 5 - Modalita' e criteri per la concessione della rateazione del debito derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie) e n. 388 del 13 aprile 2001 (Modalita' e criteri per la concessione della rateazione del debito, iscritto a ruolo, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie). Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 3 gennaio 2005 PASSALEVA Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.