Art. 4.
                         Tesoriere regionale
    1.  Gli  istituti  di credito che svolgono i servizi di tesoreria
per   la   Regione   sono  abilitati  alla  riscossione  della  tassa
automobilistica.
    2.  I  rapporti  tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1,
riguardanti  il  servizio di riscossione della tassa automobilistica,
sono  disciplinati  dalla  convenzione  di  tesoreria  o da specifica
convenzione.