Art. 4. Tesoriere regionale 1. Gli istituti di credito che svolgono i servizi di tesoreria per la Regione sono abilitati alla riscossione della tassa automobilistica. 2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di cui al comma 1, riguardanti il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono disciplinati dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.