Art. 6.
                     Instaurazione del rapporto
    1.  I  tabaccai  e  gli  studi  di consulenza automobilistica che
intendono   riscuotere   la  tassa  automobilistica  presentano  alla
competente   struttura   regionale  apposita  istanza  contenente  le
seguenti indicazioni:
      a) il   numero   della  licenza  di  rivendita  rilasciata  dal
Ministero  delle  finanze - Monopoli di Stato al tabaccaio, oppure il
numero   del   codice   operativo   del   sistema  informativo  della
motorizzazione  civile e trasporti in concessione (MCTC) dello studio
di consulenza automobilistica;
      b) l'indirizzo  della  rivendita  o  dell'impresa di consulenza
automobilistica;
      c) il nome ed il cognome del titolare;
      d) il comune e la data di nascita del titolare;
      e) la residenza del titolare;
      f) il codice fiscale del titolare.
    2. All'istanza sono allegati:
      a) modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito
automatico  tramite rapporto interbancario diretto (RID) sottoscritto
e timbrato dall'istituto bancario;
      b) dichiarazione inerente l'attivazione del collegamento con un
polo  telematico  idoneo  alla connessione con l'archivio delle tasse
automobilistiche;
      c) dichiarazione   inerente   la   sottoscrizione  di  apposita
garanzia fideiussoria.
    3.  L'autorizzazione e' rilasciata con decreto dirigenziale entro
il  termine  di sessanta giorni, dal ricevimento dell'istanza e della
documentazione di cui al comma 2, e previa verifica della completezza
e correttezza della medesima.
    4.  La Regione inoltra le proprie determinazioni all'interessato,
anche  per  il  tramite dell'associazioni di categoria, ed al gestore
del sistema telematico.
    5. La procedura di cui al presente articolo si utilizza anche nei
casi di cambio di titolarita' delle licenze di rivendite di generi di
monopolio o delle imprese di consulenza automobilistica.