Art. 7.
                      Modalita' di riscossione
    1. I soggetti autorizzati assicurano il servizio durante l'orario
di  apertura  dell'esercizio,  compatibilmente con la possibilita' di
collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
    2.    Il   contribuente   tenuto   al   pagamento   della   tassa
automobilistica comunica ai soggetti autorizzati:
      a) i dati identificativi del veicolo: tipo, targa o telaio;
      b) la Regione o la provincia autonoma di residenza;
      c) il numero di mesi di validita' del pagamento;
      d) il mese e l'anno di scadenza;
      e) l'eventuale diritto a riduzione.
    3.   I   soggetti  autorizzati  trasmettono  i  dati  al  sistema
informatico   che   in   automatico  calcola  l'importo  della  tassa
automobilistica  dovuta,  chiedono  al contribuente di controllare la
congruenza dello stesso e confermano l'operazione.
    4.  La  conferma  dell'operazione  permette  la stampa automatica
della ricevuta di pagamento che e' consegnata al contribuente.
    5.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  autorizzati  di  rilasciare
ricevute  diverse  da quelle automaticamente prodotte dal sistema, di
alterare  i  dati  contenuti nelle stesse e di rilasciare ricevute di
pagamento su moduli non conformi.