Art. 7. Modalita' di riscossione 1. I soggetti autorizzati assicurano il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilita' di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche. 2. Il contribuente tenuto al pagamento della tassa automobilistica comunica ai soggetti autorizzati: a) i dati identificativi del veicolo: tipo, targa o telaio; b) la Regione o la provincia autonoma di residenza; c) il numero di mesi di validita' del pagamento; d) il mese e l'anno di scadenza; e) l'eventuale diritto a riduzione. 3. I soggetti autorizzati trasmettono i dati al sistema informatico che in automatico calcola l'importo della tassa automobilistica dovuta, chiedono al contribuente di controllare la congruenza dello stesso e confermano l'operazione. 4. La conferma dell'operazione permette la stampa automatica della ricevuta di pagamento che e' consegnata al contribuente. 5. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema, di alterare i dati contenuti nelle stesse e di rilasciare ricevute di pagamento su moduli non conformi.