Art. 8. Modalita' di riversamento 1. I soggetti di cui all'Art. 6 autorizzano la Regione, tramite RID, a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica. 2. Settimanalmente ciascun soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo al totale delle somme da questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana precedente, che messo a disposizione della Regione sul conto corrente ove e' stato disposto il RID. 3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda procedere alla variazione dell'istituto bancario o del numero di conto corrente in cui ha disposto il RID, comunica tempestivamente alla Regione le nuove coordinate bancarie. 4. Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica, la Regione procede secondo quanto stabilito dagli articoli da 9 a 15.