Art. 8.
                      Modalita' di riversamento
    1.  I  soggetti di cui all'Art. 6 autorizzano la Regione, tramite
RID,  a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare
delle somme incassate a titolo di tassa automobilistica.
    2.   Settimanalmente  ciascun  soggetto  autorizzato  riceve  dal
sistema  informatico  l'estratto conto relativo al totale delle somme
da  questo riscosse a titolo di tassa automobilistica nella settimana
precedente, che messo a disposizione della Regione sul conto corrente
ove e' stato disposto il RID.
    3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda procedere alla
variazione  dell'istituto  bancario o del numero di conto corrente in
cui  ha  disposto  il  RID,  comunica tempestivamente alla Regione le
nuove coordinate bancarie.
    4.  Nel  caso  di  mancato  riversamento  delle somme incassate a
titolo  di  tassa  automobilistica, la Regione procede secondo quanto
stabilito dagli articoli da 9 a 15.