Art. 9.
                           I n s o l u t o
    1.  Si definisce insoluto l'esito non positivo del RID, inoltrata
nel  circuito  interbancario  dal  tesoriere  della Regione per conto
della  Regione  medesima,  che  ha comportato il mancato riversamento
alla Regione delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche
dai soggetti autorizzati alla riscossione.