Art. 2. Disposizioni generali 1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al commercio puo' essere praticata dagli allevatori in qualsiasi impianto di macellazione senza alcun limite nemerico con le modalita' e le procedure stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. 2. La macellazione degli equini, e dei bovini, degli ovini e dei caprini di eta' superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte, per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell'allevatore, avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l'allevamento. 3. Possono essere macellati presso l'allevamento di provenienza: a) i volatili da cortile, i conigli e la piccola selvaggina allevata (fagiani, lepri, starne, ecc.) sia per il commercio diretto dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso la macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell'acquirente - sia per il consumo della famiglia dell'allevatore; b) i suini, gli ovini ed i caprini di eta' inferiore a dodici mesi o che non abbiano cambiato alcun incisivo da latte e gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l'esclusivo consumo della famiglia dell'allevatore. 4. Le macellazioni per il consumo della famiglia dell'allevatore possono essere praticate negli impianti a capacita' limitata, di cui all'Art. 6 del decreto legislativo n. 286/1994, anche in eccesso rispetto al tetto massimo consentito.