Art. 2.
                        Disposizioni generali
    1.  La  macellazione degli animali le cui carni sono destinate al
commercio   puo'  essere  praticata  dagli  allevatori  in  qualsiasi
impianto di macellazione senza alcun limite nemerico con le modalita'
e  le  procedure stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286.
    2.  La macellazione degli equini, e dei bovini, degli ovini e dei
caprini di eta' superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno
un  incisivo da latte, per la produzione di carni destinate ad essere
consumate  direttamente  dalla  famiglia dell'allevatore, avviene nei
macelli  autorizzati  situati nel territorio della ASL nella quale si
trova l'allevamento.
    3. Possono essere macellati presso l'allevamento di provenienza:
      a)   i  volatili  da cortile, i conigli e la piccola selvaggina
allevata  (fagiani, lepri, starne, ecc.) sia per il commercio diretto
dal produttore al consumatore nel luogo di produzione - nel qual caso
la  macellazione avviene in presenza ed a richiesta dell'acquirente -
sia per il consumo della famiglia dell'allevatore;
      b) i  suini,  gli ovini ed i caprini di eta' inferiore a dodici
mesi o che non abbiano cambiato alcun incisivo da latte e gli struzzi
ed  i  cinghiali  allevati,  per  l'esclusivo  consumo della famiglia
dell'allevatore.
    4.  Le macellazioni per il consumo della famiglia dell'allevatore
possono  essere praticate negli impianti a capacita' limitata, di cui
all'Art.  6  del  decreto  legislativo  n. 286/1994, anche in eccesso
rispetto al tetto massimo consentito.