Art. 3.
                 Limiti e modalita' di macellazione
    1.  La  macellazione degli animali le cui carni sono destinate al
consumo  esclusivo della famiglia dell'allevatore e' consentita entro
i seguenti limiti numerici annuali:
      a) un equino o un bovino adulto o due vitelli o puledri;
      b) cinquei suini grassi;
      c) sei fra ovini o caprini adulti;
      d) dieci fra agnelli o capretti.
    2.  Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate
al  consumo  esclusivo della famiglia dell'allevatore sono seguite le
modalita' contenute nell'allegato alla presente legge.
    3.  Con provvedimento della giunta regionale l'allegato di cui al
comma  2  puo'  essere  modificato  per  adeguarlo agli aggiornamenti
normativi o tecnico-scientifici.
    4.  La  giunta  regionale  puo'  disporre  la  sospensione  della
macellazione  presso  il  domicilio  dell'allevatore  in relazione ad
emergenze  epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori,
di malattie zoonotiche.