Art. 3. Limiti e modalita' di macellazione 1. La macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore e' consentita entro i seguenti limiti numerici annuali: a) un equino o un bovino adulto o due vitelli o puledri; b) cinquei suini grassi; c) sei fra ovini o caprini adulti; d) dieci fra agnelli o capretti. 2. Per la macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo esclusivo della famiglia dell'allevatore sono seguite le modalita' contenute nell'allegato alla presente legge. 3. Con provvedimento della giunta regionale l'allegato di cui al comma 2 puo' essere modificato per adeguarlo agli aggiornamenti normativi o tecnico-scientifici. 4. La giunta regionale puo' disporre la sospensione della macellazione presso il domicilio dell'allevatore in relazione ad emergenze epidemiologiche o alla presenza, in determinati territori, di malattie zoonotiche.