Art. 4.
                           S a n z i o n i
    1.  Le violazioni alla presente legge sono punite con la sanzione
amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 con le procedure di cui
alla  legge regionale 19 luglio 1984, n. 47: norme per l'applicazione
delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.