Allegato
MACELLAZIONE PER IL CONSUMO FAMILIARE DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO DELLE
                            VARIE SPECIE
    1. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del regolamento sanitario delle
carni   approvato  con  regio  decreto  20  dicembre  1928,  n.  3298
l'allevatore  che  intende procedere alla macellazione per il consumo
familiare  ai  sensi  della  presente  legge  di animali della specie
equina,  bovina,  ovi-caprina  di  eta  superiore a dodici mesi o che
abbiano  cambiato almeno un incisivo da latte presenta domanda almeno
tre  giorni  feriali  prima  della  prevista macellazione al servizio
veterinario della ASL nella quale si trova l'allevamento indicando le
generalita',  il  codice  di allevamento, i contrassegni auricolari o
altri  segni  indicativi  degli  animali,  il  macellaio,  sito nella
medesima  ASL,  nel  quale  si vuole procedere alla macellazione e la
data  nella  quale  la  macellazione  e'  prevista.  Nella domanda e'
dichiarato il luogo di destinazione delle carni.
    2.   Il   servizio   veterinario,  quando  non  vi  siano  motivi
igienico-sanitari    ostativi,    espressamente    specificati    nel
provvedimento  di  diniego,  concede  l'autorizzazione  entro la data
prevista  pr  la  macellazione  e  inserisce  i  dati  relativi in un
archivio  informatico  contenente  l'elenco  aggiornato degli animali
macellati  dal  singoli allevatori per il consumo familiare, anche ai
fini di verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella legge.
    3.   Il   veterinario  ufficiale  del  macello  non  consente  la
macellazione  di  animali  per  il  consumo  familiare in mancanza di
autorizzazione.  Al  fine  di  snellire  le procedure, l'istanza e la
successiva autorizzazione possono essere trasmesse via fax o e-mail.
    4.  La  bollatura  sanitaria delle carni prodotte per l'esclusivo
consumo   familiare,   prima   di   essere   licenziate  al  consumo,
contrassegnata  dal  veterinario  ufficiale dello stabilimento con un
bollo  a  placca  a  forma  di  triangolo  equilatero con lato cm. 10
riportante  la seguente dicitura: in alto la scritta «ASL di (nome) »
ed  in  basso  la  scritta «Uso Familiare» in lettere maiuscole e per
esteso.
    5.  La  macellazione presso l'allevamento di provenienza, sia per
il  consumo familiare, che per il commercio diretto dal produttore al
consumatore  degli aniinali di cul all'Art. 2, comma 3, lettera a) e'
libera.
    6.  La  macellazione  presso  l'allevamento  di provenienza degli
animali  di  cui  all'Art. 2, comma 3, lettera b) e consentita previa
domanda  conforme  a quella di cui al punto 1 - da effettuarsi almeno
tre giorni feriali prima della prevista macellazione, evidenziando la
volonta' di procedere alla macellazione a domicilio.
    7.  Il  servizio  veterinario  quando ricorrano ragioni di ordine
sanitario  puo'  intervenire per impedire la macellazione e procedere
alla  visita prima della morte degli animali da abbattere. In caso di
silenzio  entro la data di macellazione notificata dall'allevatore la
macellazione si intende tacitamente autorizzata.
    8. Il servizio veterinario inserisce nell'archivio informatico di
cui  al  punto  2,  le  informazioni  riguardanti  le  macellazioni a
domicilio  richieste  ed  effettuate  dagli allevatori per il consumo
familiare.
    9.  I  visceri  degli  animali di cui al precedente punto 6, sono
sottoposti  a visita sanitaria prima del consumo delle relative carne
presso  un  macello  autorizzato,  da parte del veterinario igienista
previo  pagamento,  per  ogni capo macellato di qualsiasi specie, dei
diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini.
    10.  In  particolari  periodi dell'anno, nei quali e consuetudine
procedere  alla  macellazione  a  domicilio di animali per il consumo
familiare,  il  servizio veterinario puo' attivare speciali programmi
di   visita   anche   al  di  fuori  dei  macelli,  e  prevedere  una
semplificaziorie  nella presentazione delle istanze di autorizzazione
alla macellazione.
    La  presente  legge  regionale  sara  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.

      L'Aquila, 23 dicembre 2004

                                PACE