Allegato MACELLAZIONE PER IL CONSUMO FAMILIARE DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO DELLE VARIE SPECIE 1. Ai sensi degli articoli 1 e 13 del regolamento sanitario delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 l'allevatore che intende procedere alla macellazione per il consumo familiare ai sensi della presente legge di animali della specie equina, bovina, ovi-caprina di eta superiore a dodici mesi o che abbiano cambiato almeno un incisivo da latte presenta domanda almeno tre giorni feriali prima della prevista macellazione al servizio veterinario della ASL nella quale si trova l'allevamento indicando le generalita', il codice di allevamento, i contrassegni auricolari o altri segni indicativi degli animali, il macellaio, sito nella medesima ASL, nel quale si vuole procedere alla macellazione e la data nella quale la macellazione e' prevista. Nella domanda e' dichiarato il luogo di destinazione delle carni. 2. Il servizio veterinario, quando non vi siano motivi igienico-sanitari ostativi, espressamente specificati nel provvedimento di diniego, concede l'autorizzazione entro la data prevista pr la macellazione e inserisce i dati relativi in un archivio informatico contenente l'elenco aggiornato degli animali macellati dal singoli allevatori per il consumo familiare, anche ai fini di verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella legge. 3. Il veterinario ufficiale del macello non consente la macellazione di animali per il consumo familiare in mancanza di autorizzazione. Al fine di snellire le procedure, l'istanza e la successiva autorizzazione possono essere trasmesse via fax o e-mail. 4. La bollatura sanitaria delle carni prodotte per l'esclusivo consumo familiare, prima di essere licenziate al consumo, contrassegnata dal veterinario ufficiale dello stabilimento con un bollo a placca a forma di triangolo equilatero con lato cm. 10 riportante la seguente dicitura: in alto la scritta «ASL di (nome) » ed in basso la scritta «Uso Familiare» in lettere maiuscole e per esteso. 5. La macellazione presso l'allevamento di provenienza, sia per il consumo familiare, che per il commercio diretto dal produttore al consumatore degli aniinali di cul all'Art. 2, comma 3, lettera a) e' libera. 6. La macellazione presso l'allevamento di provenienza degli animali di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b) e consentita previa domanda conforme a quella di cui al punto 1 - da effettuarsi almeno tre giorni feriali prima della prevista macellazione, evidenziando la volonta' di procedere alla macellazione a domicilio. 7. Il servizio veterinario quando ricorrano ragioni di ordine sanitario puo' intervenire per impedire la macellazione e procedere alla visita prima della morte degli animali da abbattere. In caso di silenzio entro la data di macellazione notificata dall'allevatore la macellazione si intende tacitamente autorizzata. 8. Il servizio veterinario inserisce nell'archivio informatico di cui al punto 2, le informazioni riguardanti le macellazioni a domicilio richieste ed effettuate dagli allevatori per il consumo familiare. 9. I visceri degli animali di cui al precedente punto 6, sono sottoposti a visita sanitaria prima del consumo delle relative carne presso un macello autorizzato, da parte del veterinario igienista previo pagamento, per ogni capo macellato di qualsiasi specie, dei diritti sanitari previsti per la macellazione a domicilio dei suini. 10. In particolari periodi dell'anno, nei quali e consuetudine procedere alla macellazione a domicilio di animali per il consumo familiare, il servizio veterinario puo' attivare speciali programmi di visita anche al di fuori dei macelli, e prevedere una semplificaziorie nella presentazione delle istanze di autorizzazione alla macellazione. La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 23 dicembre 2004 PACE