Art. 6. Procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda 1. Il comune verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonche' l'assenza delle cause ostative previste dall'Art. 3 e puo', a tal fine, richiedere per iscritto all'interessato ogni opportuno chiarimento, assegnando un congruo termine, non inferiore ai trenta giorni, per comunicare le informazioni richieste. 2. Qualora, al termine dell'istruttoria, il comune determini che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non puo' essere concesso, ne da' comunicazione all'interessato con provvedimento motivato. In tal caso, l'interessato puo' formulare le proprie osservazioni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni. 3. La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell'oblazione, la presentazione delle denunce di cui all'Art. 32, comma 37, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, con le modalita' e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonche' la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi successivi alla data del 31 dicembre 2005, equivalgono a titolo abilitativo edilizia in sanatoria. 4. Il termine stabilito dal comma 3 resta sospeso nelle ipotesi previste dall'Art. 5, commi 1 e 2, nonche' dal comma 1 del presente articolo, per tutto il periodo decorrente dal ricevimento della comunicazione del comune e fino alla scadenza del termine dato all'interessato per i relativi adempimenti.