Art. 6.
       Procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda
    1.  Il  comune  verifica  la  sussistenza  dei presupposti per la
concessione  del  titolo  abilitativo  edilizio in sanatoria, nonche'
l'assenza  delle  cause  ostative  previste dall'Art. 3 e puo', a tal
fine,   richiedere   per   iscritto  all'interessato  ogni  opportuno
chiarimento,  assegnando  un congruo termine, non inferiore ai trenta
giorni, per comunicare le informazioni richieste.
    2.  Qualora, al termine dell'istruttoria, il comune determini che
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria non puo' essere concesso,
ne  da'  comunicazione all'interessato con provvedimento motivato. In
tal  caso,  l'interessato  puo'  formulare le proprie osservazioni, a
pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni.
    3.    La   presentazione   della   domanda   e   della   relativa
documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell'oblazione,
la  presentazione  delle  denunce  di  cui all'Art. 32, comma 37, del
decreto-legge  n. 269/2003 e successive modifiche, con le modalita' e
nei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente, nonche' la mancata
adozione  di  un  provvedimento negativo del comune entro i trentasei
mesi  successivi alla data del 31 dicembre 2005, equivalgono a titolo
abilitativo edilizia in sanatoria.
    4.  Il  termine stabilito dal comma 3 resta sospeso nelle ipotesi
previste  dall'Art.  5, commi 1 e 2, nonche' dal comma 1 del presente
articolo,  per  tutto  il  periodo  decorrente  dal ricevimento della
comunicazione  del  comune  e  fino  alla  scadenza  del termine dato
all'interessato per i relativi adempimenti.