Art. 3.
                      Interventi della Regione
    1.  La  giunta  regionale con propria delibera, previa intesa con
gli   assessori   competenti  delle  province  del  Lazio,  individua
periodicamente  i  comuni da ritenersi ad alta densita' di traffico e
ad  elevato  rischio ambientale, tenendo conto dei parametri previsti
dalla normativa vigente.
    2. La giunta regionale adotta un bando annuale per l'assegnazione
di  contributi  ad  enti  pubblici  singoli  o associati e a soggetti
privati,  volti  alla  realizzazione di iniziative di car sharing con
priorita' di intervento nei comuni di cui al comma 1.
    3.  In relazione alle disponibilita' di bilancio, i contributi di
cui al comma 2 sono destinati a:
      a) attrezzare  aree  destinate al parcheggio dei veicoli in car
sharing;
      b) acquistare  o  noleggiare  veicoli  con combustibile a basso
impatto  ambientale,  dei  quali  almeno  il  30 per cento a trazione
elettrica;
      c) acquistare   tecnologie  informatiche  per  la  gestione  di
iniziative di car sharing.