Art. 3. Interventi della Regione 1. La giunta regionale con propria delibera, previa intesa con gli assessori competenti delle province del Lazio, individua periodicamente i comuni da ritenersi ad alta densita' di traffico e ad elevato rischio ambientale, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente. 2. La giunta regionale adotta un bando annuale per l'assegnazione di contributi ad enti pubblici singoli o associati e a soggetti privati, volti alla realizzazione di iniziative di car sharing con priorita' di intervento nei comuni di cui al comma 1. 3. In relazione alle disponibilita' di bilancio, i contributi di cui al comma 2 sono destinati a: a) attrezzare aree destinate al parcheggio dei veicoli in car sharing; b) acquistare o noleggiare veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica; c) acquistare tecnologie informatiche per la gestione di iniziative di car sharing.