Art. 10.
       Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali
    1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  approvazione del PRAE o dei
relativi  aggiornamenti,  le  province adeguano il piano territoriale
provinciale  generale (PTPG) di cui alla legge regionale n. 38/1999 e
successive  modifiche,  sulla  base  dei  criteri  contenuti nel PRAE
stesso.
    2.  Ove  la provincia non provveda all'adeguamento del PTPG entro
il termine indicato al comma 1, la giunta regionale, previa diffida a
provvedere entro i successivi trenta giorni ed a seguito dell'inutile
decorso  del termine prefissato, esercita, nel rispetto del principio
di  leale  collaborazione, il potere sostitutivo attraverso la nomina
di un commissario ad acta.