Art. 10. Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali 1. Entro un anno dalla data di approvazione del PRAE o dei relativi aggiornamenti, le province adeguano il piano territoriale provinciale generale (PTPG) di cui alla legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche, sulla base dei criteri contenuti nel PRAE stesso. 2. Ove la provincia non provveda all'adeguamento del PTPG entro il termine indicato al comma 1, la giunta regionale, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine prefissato, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta.