Art. 11. Autorizzazione per l'attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera 1. L'attivita' di ricerca dei materiali di cava e torbiera e' preventivamente autorizzata, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, per un periodo non superiore a due anni, dal comune nel cui territorio si intende svolgerla, in conformita' ai contenuti del PRAE e alle direttive emanate dalla giunta regionale a norma dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche e previa indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 10, della presente legge per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. 2. Le modalita' per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fui del rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 3. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'osservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 3. 4. Il comune trasmette copia dell'autorizzazione e del relativo piano di ricerca alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.