Art. 11.
Autorizzazione  per  l'attivita'  di  ricerca  di materiali di cava e
                              torbiera
    1.  L'attivita'  di  ricerca  dei materiali di cava e torbiera e'
preventivamente  autorizzata, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera
b)  della  legge  regionale n. 14/1999 e successive modifiche, per un
periodo  non  superiore  a due anni, dal comune nel cui territorio si
intende  svolgerla,  in  conformita'  ai  contenuti  del  PRAE e alle
direttive  emanate dalla giunta regionale a norma dell'art. 17, comma
3  della  legge  regionale n. 14/1999 e successive modifiche e previa
indizione  della  conferenza  di servizi di cui all'art. 8, comma 10,
della presente legge per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti
di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
    2.  Le modalita' per la presentazione della domanda e la relativa
documentazione,   ai   fui  del  rilascio  dell'autorizzazione,  sono
disciplinate,   rispettivamente,   dai  regolamenti  comunali  e  dal
regolamento regionale di cui all'Art. 7.
    3.  E'  vietata  la  commercializzazione, a qualsiasi titolo, del
materiale  estratto.  L'osservanza  del  divieto  comporta  la revoca
dell'autorizzazione  di  cui  al comma 1, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24, comma 3.
    4.  Il  comune trasmette copia dell'autorizzazione e del relativo
piano  di  ricerca  alla struttura regionale competente in materia di
attivita' estrattive.