Art. 12. Autorizzazione per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione 1. L'attivita' di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformita' ai contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi di cui all'Art. 8, comma 10, della presente legge per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. 2. Le modalita' per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 3. Il comune, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, verificata la compatibilita' urbanistica del progetto, inoltra la domanda stessa e la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, che la invia alla CRC per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). 4. L'autorizzazione per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e' rilasciata dal comune, entro i termini fissati dal regolamento comunale, per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata al piano di coltivazione e di recupero ambientale. 5. Il comune, a domanda dell'interessato, da presentare entro i termini perentori fissati dal regolamento comunale, puo' prorogare la durata dell'autorizzazione per l'attivita' di coltivazione, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. 6. L'autorizzazione per l'ampliamento dell'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e' rilasciata dal comune, per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'Art. 14. 7. Il comune autorizza, altresi', le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'Art. 8, comma 10. 8. Ove il comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attivita' estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'Art. 19 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche. 9. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalita' cd i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.