Art. 12.
Autorizzazione  per  l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e
per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione
    1.  L'attivita' di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo
ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera
a)  della  legge  regionale  n.  14/1999  e successive modifiche, dal
comune  nel  cui  territorio  si intende svolgerli, in conformita' ai
contenuti  del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi di
cui all'Art. 8, comma 10, della presente legge per l'acquisizione dei
pareri,  nulla  osta  o  atti di assenso comunque denominati previsti
dalla normativa vigente.
    2.  Le modalita' per la presentazione della domanda e la relativa
documentazione,   ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  sono
disciplinate,   rispettivamente,   dai  regolamenti  comunali  e  dal
regolamento regionale di cui all'Art. 7.
    3.  Il  comune,  entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
domanda,  verificata  la  compatibilita'  urbanistica  del  progetto,
inoltra la domanda stessa e la relativa documentazione alla struttura
regionale competente in materia di attivita' estrattive, che la invia
alla CRC per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a).
    4.  L'autorizzazione  per  l'attivita'  di coltivazione di cava e
torbiera  e'  rilasciata  dal  comune,  entro  i  termini fissati dal
regolamento  comunale,  per un periodo non superiore a venti anni. La
durata  dell'autorizzazione  deve  essere  proporzionata  al piano di
coltivazione e di recupero ambientale.
    5.  Il  comune, a domanda dell'interessato, da presentare entro i
termini perentori fissati dal regolamento comunale, puo' prorogare la
durata  dell'autorizzazione  per  l'attivita' di coltivazione, per un
periodo  non  superiore  a cinque anni, solo al fine di consentire il
completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale.
    6.   L'autorizzazione   per   l'ampliamento   dell'attivita'   di
coltivazione  di  cava  e  torbiera  e' rilasciata dal comune, per un
periodo  non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di
due  anni,  al  fine  di  consentire  il  completamento  del piano di
coltivazione  e  di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle
condizioni  previste  nell'autorizzazione  e nella convenzione di cui
all'Art. 14.
    7.  Il  comune autorizza, altresi', le varianti al piano iniziale
di  coltivazione  e  di  recupero  ambientale, previa indizione della
conferenza di servizi di cui all'Art. 8, comma 10.
    8.  Ove  il  comune  non  provveda  in  merito  alla  domanda  di
autorizzazione per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera nei
termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti
obbligatori   nell'ambito  delle  funzioni  delegate  in  materia  di
attivita' estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i
successivi  trenta  giorni,  esercita,  nel rispetto del principio di
leale  collaborazione,  i  poteri  sostitutivi  previsti dall'Art. 19
della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.
    9. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti
o   fasi  di  coltivazione,  il  recupero  ambientale  deve  avvenire
contestualmente  alla  coltivazione,  secondo le modalita' cd i tempi
previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.