Art. 14. C o n v e n z i o n e 1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare: a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale; b) il contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15, esclusivamente per l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento; c) la realizzazione delle opere connesse all'attivita' estrattiva; d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata; e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attivita' estrattiva. 2. La garanzia fideiussoria e' determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed e' aggiornata almeno ogni tre anni.