Art. 14.
                        C o n v e n z i o n e
    1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione di
cui  agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che
ha  ad  oggetto  gli  obblighi  e  gli  oneri finanziari a carico del
titolare stesso e, in particolare:
      a) la  garanzia  fideiussoria,  relativa alle opere di recupero
ambientale  previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione
e di recupero ambientale;
      b) il contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 15,
esclusivamente  per  l'attivita' di coltivazione di cava e torbiera e
per il relativo ampliamento;
      c) la   realizzazione   delle   opere   connesse  all'attivita'
estrattiva;
      d) la  realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia
del  territorio  e  dei  terzi e di quelle per il recupero ambientale
dell'area interessata;
      e) la  realizzazione  delle  opere necessarie alla manutenzione
delle infrastrutture interessate dall'attivita' estrattiva.
    2.  La  garanzia  fideiussoria  e'  determinata  sulla  base  del
prezzario  regionale  vigente per le opere ed i lavori pubblici ed e'
aggiornata almeno ogni tre anni.