Art. 15. Contributo per il recupero ambientale 1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 e' tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla qualita' dei materiali estratti. 2. La giunta regionale verificata l'incidenza del contributo sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune l'importo annuale del contributo di cui al comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati. 3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al comune e alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie. 4. Il comune tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla giunta regionale della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell'autorizzazione. 5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono: a) per l'8 per cento, utilizzate dal comune, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonche' per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge; b) per il 20 per cento, versate dal comune all'entrata del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, al recupero ambientale di cui all'Art. 20.