Art. 15.
                Contributo per il recupero ambientale
    1.  Il  titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17
e'  tenuto  a  versare  al  comune  un  contributo  per  il  recupero
ambientale,  rapportato  alla tipologia e alla qualita' dei materiali
estratti.
    2.  La giunta regionale verificata l'incidenza del contributo sul
prezzo  e  sulle  condizioni  di  mercato  e della concorrenza tra le
imprese,  stabilisce  gli  importi  unitari  del  contributo  per  il
recupero  ambientale  nel  limite massimo del 10 per cento del valore
medio  di  mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il
termine  perentorio  entro  il  quale il titolare dell'autorizzazione
deve  versare  al  comune  l'importo annuale del contributo di cui al
comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.
    3.  Il  titolare  dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni
anno,  trasmette  al  comune e alla struttura regionale competente in
materia  di attivita' estrattive una perizia giurata, che, sulla base
di  un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di
coltivazione  di  cava  o  torbiera  con  l'esatto  quantitativo  del
materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.
    4.  Il comune tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla
giunta regionale della perizia giurata e previo accertamento diretto,
determina l'importo annuale del contributo per il recupero ambientale
dovuto dal titolare dell'autorizzazione.
    5.  Le  somme  derivanti  dalla riscossione del contributo per il
recupero ambientale sono:
      a) per   l'8   per   cento,   utilizzate  dal  comune,  per  la
realizzazione  di  opere  ed  interventi  infrastrutturali  di tutela
ambientale,  previa  idonea  pubblicazione,  anche  su quotidiani, di
appositi  progetti, nonche' per l'esercizio delle funzioni di propria
competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;
      b) per  il  20  per  cento,  versate dal comune all'entrata del
bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della
Regione, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate,
in particolare, al recupero ambientale di cui all'Art. 20.