Art. 16.
Verifica  dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero
                             ambientale
    1.  I  lavori  di  coltivazione  di cava e torbiera e di recupero
ambientale sono sottoposti a verifica:
      a) parziale,  ogni  tre  anni,  se  l'autorizzazione  ha durata
superiore a sei anni;
      b) finale,  alla  scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso,
se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni.
    2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione
comunica  al comune ed alla struttura regionale competente in materia
di   attivita'  estrattive  lo  stato  di  avanzamento  o  l'avvenuta
ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
    3.  La  verifica viene effettuata da un funzionario comunale alla
presenza  del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori,
di  un funzionario della struttura regionale competente in materia di
attivita'  estrattive  e  di un funzionario della struttura regionale
competente in materia di ambiente. Gli esiti della verifica risultano
da apposito verbale.
    4. Nel caso di verifica parziale il comune:
      a) ove risulti la conformita' delle opere realizzate rispetto a
quelle  previste  in convenzione, svincola la quota parte della somma
oggetto   della   garanzia  fideiussoria  corrispondente  alle  opere
eseguite;
      b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformita' rilevante
delle  opere  realizzate  rispetto  a quelle previste in convenzione,
dispone  la  sospensione dell'attivita' estrattiva ai sensi dell'Art.
24 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi
obblighi   entro  un  congruo  termine,  decorso  il  quale  provvede
d'ufficio  facendo  fronte  alle spese con la quota parte della somma
oggetto   della   garanzia  fideiussoria  corrispondente  alle  opere
eseguite;
      c) ove   risulti  che  dalla  mancata  esecuzione  delie  opere
previste  nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone
la  revoca  dell'utorizzazionc  ai  sensi dell'Art. 24 ed incamera la
residua   somma  oggetto  della  garanzia  fidelussoria,  provvedendo
d'ufficio  all'esecuzione  delle  opere  stesse  con  rivalsa  per le
eventuali maggiori spese sull'obbligato.
    5. Nel caso di verifica finale il comune:
      a) ove risulti la conformita' delle opere realizzate rispetto a
quelle  previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale,
oggetto della garanzia fideiussoria;
      b) ove  risulti  la  mancata  esecuzione o la difformita' delle
opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al
titolare  dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro
un  congruo  termine,  decorso  il  quale  provvede d'ufficio facendo
fronte  alle  spese  con  la  somma,  residua o totale, oggetto della
garanzia fideiussoria;
      c) ove   risulti  che  dalla  mancata  esecuzione  delle  opere
previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera
la  somma,  residua  o  totale,  oggetto della garanzia fidelussoria,
provvedendo  d'ufficio  all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa
per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
    6.  Le  spese  delle  operazioni  di  verifica  sono a carico del
titolare dell'autorizzazione.