Art. 16. Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale 1. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica: a) parziale, ogni tre anni, se l'autorizzazione ha durata superiore a sei anni; b) finale, alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, se l'autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione comunica al comune ed alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale. 3. La verifica viene effettuata da un funzionario comunale alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale. 4. Nel caso di verifica parziale il comune: a) ove risulti la conformita' delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite; b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformita' rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attivita' estrattiva ai sensi dell'Art. 24 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite; c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delie opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'utorizzazionc ai sensi dell'Art. 24 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fidelussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato. 5. Nel caso di verifica finale il comune: a) ove risulti la conformita' delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria; b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformita' delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria; c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fidelussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato. 6. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.