Art. 17. Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua 1. La coltivazione dei materiali di cui all'Art. 3 nei corsi d'acqua e' autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'Art. 61, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, previo parere della CRC, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, in conformita' alla vigente legislazione in materia e a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. 2. Le modalita' per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'Art. 7.