Art. 17.
        Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua
    1.  La  coltivazione  dei  materiali  di cui all'Art. 3 nei corsi
d'acqua e' autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'Art. 61, comma 1,
lettera  d), della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche,
previo  parere  della  CRC,  ai  soli fini strettamente connessi alla
regimazione  delle acque, in conformita' alla vigente legislazione in
materia  e  a  quanto  previsto  dall'art.  7  della  legge regionale
6 luglio  1998,  n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e
delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
    2.  Le  modalita'  per  la  presentazione  della  domanda e della
relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono
disciplinate dal regolamento regionale di cui all'Art. 7.