Art. 18. Cessione dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 e' personale e non puo' essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente. 2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.