Art. 18.
                    Cessione dell'autorizzazione
    1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 e' personale
e  non  puo'  essere  ceduta  a  terzi  senza  il  preventivo assenso
dell'amministrazione  che  ha  provveduto  al  relativo  rilascio. Il
cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate
dal cedente.
    2.   Il  cessionario  presenta  apposita  richiesta  di  subentro
all'amministrazione  di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto
di  trasferimento  tra  vivi  o entro centoventi giorni dall'apertura
della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.