Art. 19.
          Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse
    1.  Il  comune  e  la Regione possono revocare, nell'ambito delle
rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e
17  per  esigenze  di  un  pubblico  interesse  sopravvenuto, dandone
immediata comunicazione al titolare.
    2.  Nel  caso  di  revoca  ai  sensi  del  comma  1,  il titolare
dell'autorizzazione,  che  ne  faccia  richiesta entro novanta giorni
dalla  comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato
agli investimenti realizzati e determinato dalla giunta regionale.