Art. 19. Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse 1. Il comune e la Regione possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 per esigenze di un pubblico interesse sopravvenuto, dandone immediata comunicazione al titolare. 2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla giunta regionale.