Art. 20.
               Recupero ambientale delle cave dimesse
    1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse
mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio
non  insistono  cave  attive  e  che  non  percepiscono il contributo
previsto  all'Art.  15,  in  conformita'  ad un programma di recupero
ambientale,  dopo  il  censimento  dei siti di cave abbandonate e non
recuperate. La localizzazione degli interventi di recupero ambientale
e' effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di
territorio ed urbanistica preposta alla tutela del paesaggio.
    2. Ai fini della concessione dei finanziamenti il comune presenta
apposita  domanda  ed i relativi progetti ed elaborati tecnici con le
modalita' disciplinate dal regolamento regionale di cui all'Art. 7.
    3.  I  finanziamenti  sono  concessi  ed erogati con le modalita'
disciplinate   dal   regolamento   regionale   di   cui  all'Art.  7,
privilegiando  le  cave  dismesse  insistenti  su  aree protette o di
particolare  interesse  paesaggistico,  nonche'  quelle  limitrofe ai
centri abitati.