Art. 20. Recupero ambientale delle cave dimesse 1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo previsto all'Art. 15, in conformita' ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti di cave abbandonate e non recuperate. La localizzazione degli interventi di recupero ambientale e' effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica preposta alla tutela del paesaggio. 2. Ai fini della concessione dei finanziamenti il comune presenta apposita domanda ed i relativi progetti ed elaborati tecnici con le modalita' disciplinate dal regolamento regionale di cui all'Art. 7. 3. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalita' disciplinate dal regolamento regionale di cui all'Art. 7, privilegiando le cave dismesse insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonche' quelle limitrofe ai centri abitati.