Art. 21. Ricorsi amministrativi 1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e' ammesso ricorso alla giunta regionale, ai sensi dell'Art. 61, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi 2. La giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dalla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al comune interessato.