Art. 21.
                       Ricorsi amministrativi
    1.  Avverso  i  provvedimenti  comunali  di  diniego  o di revoca
dell'autorizzazione  di  cui agli articoli 11 e 12 e' ammesso ricorso
alla  giunta  regionale,  ai  sensi dell'Art. 61, comma 1, lettera f)
della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi
    2.  La  giunta  regionale  decide,  sulla  base  di una relazione
redatta  dalla struttura regionale competente in materia di attivita'
estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso,
dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione
al ricorrente ed al comune interessato.