Art. 22. Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza 1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune o della Regione. nonche' degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attivita' di vigilanza e controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attivita' estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.