Art. 22.
  Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza
    1.  Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e
17  ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune o
della  Regione.  nonche'  degli  altri enti aventi comunque titolo ad
effettuare  attivita'  di  vigilanza  e  controllo, nell'ambito delle
rispettive    competenze,    di    accedere    all'area   interessata
dall'attivita'   estrattiva  e  di  svolgere  tutti  gli  adempimenti
connessi alla vigilanza.