Art. 23. Vigilanza del comune 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione e' esercitata dal comune nel cui territorio e' svolta l'attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, ai sensi dell'Art. 63, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche. 2. Nell'esercizio della vigilanza il comune puo' effettuare, anche su segnalazione della Regione e di altri enti, sopralluoghi nelle aree interessate dall'attivita' estrattiva.