Art. 23.
                        Vigilanza del comune
    1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge,
delle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  e degli obblighi
oggetto della convenzione e' esercitata dal comune nel cui territorio
e' svolta l'attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera e di
coltivazione  di  cava  e  torbiera,  ai sensi dell'Art. 63, comma 2,
lettera a) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.
    2.  Nell'esercizio  della  vigilanza  il  comune puo' effettuare,
anche  su  segnalazione  della  Regione e di altri enti, sopralluoghi
nelle aree interessate dall'attivita' estrattiva.