Art. 24.
 Sospensione dell'attivita' estrattiva e revoca dell'autorizzazione
    1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente
legge,   delle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  di  cui
all'art.  13,  comma  2 e degli obblighi oggetto della convenzione di
cui  all'art.  14.  comma 1, ivi compresa l'ipotesi prevista all'art.
16,  comma  4,  lettera b),  dispone  la  sospensione  dell'attivita'
estrattiva,    dandone    immediata    comunicazione    al   titolare
dell'autorizzazione,  alla  struttura regionale competente in materia
di attivita' estrattive ed all'autorita' giudiziaria.
    2.  Il  provvedimento  di  sospensione indica il termine entro il
quale  il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di
legge  o  alle  prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della
ripresa dell'attivita' estrattiva.
    3.  Il  comune,  in  caso di gravi o reiterate inosservanze delle
norme    della   presente   legge,   delle   prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione  e  degli obblighi oggetto della convenzione, ivi
compresa l'ipotesi prevista all'Art. 16, comma 4, lettera c), nonche'
nel  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui al comma 2 del
presente  articolo,  dispone  la  revoca  dell'autorizzazione stessa,
dandone    comunicazione,    entro    dieci   giorni,   al   titolare
dell'autorizzazione,  alla  struttura regionale competente in materia
di attivita' estrattive ed all'autorita' giudiziaria.