Art. 24. Sospensione dell'attivita' estrattiva e revoca dell'autorizzazione 1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 2 e degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'art. 14. comma 1, ivi compresa l'ipotesi prevista all'art. 16, comma 4, lettera b), dispone la sospensione dell'attivita' estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive ed all'autorita' giudiziaria. 2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attivita' estrattiva. 3. Il comune, in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, ivi compresa l'ipotesi prevista all'Art. 16, comma 4, lettera c), nonche' nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive ed all'autorita' giudiziaria.