Art. 25.
                Cessazione dell'attiviti' estrattiva
    1.  In  caso  di  attivita'  di  ricerca  di  materiali di cava e
torbiera  e  di  coltivazione  di  cava  e  torbiera  in  assenza  di
autorizzazione,   il  comune  dispone  la  cessazione  dell'attivita'
estrattiva,  ordinando  al trasgressore il recupero e la sistemazione
dell'area interessa
    2. Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa
delle  spese  a suo carico. Il proprietario dell'area in cui e' stata
svolta  l'attivita'  estrattiva  e'  responsabile  in  solido  con il
trasgressore, ove non provi che l'attivita' stessa e' avvenuta contro
la sua volonta'.
    3.   Il   comune  segnala,  comunque,  all'autorita'  giudiziaria
l'avvenuta  attivita' di ricerca o coltivazione di cava o torbiera in
assenza di autorizzazione.