Art. 25. Cessazione dell'attiviti' estrattiva 1. In caso di attivita' di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell'attivita' estrattiva, ordinando al trasgressore il recupero e la sistemazione dell'area interessa 2. Se il trasgressore non adempie, provvede il comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui e' stata svolta l'attivita' estrattiva e' responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attivita' stessa e' avvenuta contro la sua volonta'. 3. Il comune segnala, comunque, all'autorita' giudiziaria l'avvenuta attivita' di ricerca o coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.