Art. 26.
                       Vigilanza della Regione
    1.  La  Regione  esercita  la vigilanza limitatamente al rispetto
delle  prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la coltivazione
nei corsi d'acqua di cui all'Art. 17 disponendo:
      a) la  sospensione  dell'autorizzazione negli stessi casi e con
le  stesse modalita' previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 24, in quanto
compatibili;
      b) la  revoca  dell'autorizzazione  negli  stessi casi e con le
stesse  modalita'  previsti  al  comma  3  dell'Art.  24,  in  quanto
compatibili.
    2.  La  »Regione esercita, altresi', la vigilanza sull'osservanza
delle  norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave, nonche' la
vigilanza   sull'osservanza  delle  norme  di  polizia  delle  acque,
limitatamente alla coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'Art. 17,
rispettivamente  ai  sensi  degli  articoli 61, comma 1, lettera e) e
184,  comma  2,  lettera  c)  della  legge  regionale  n.  14/1999  e
successive modifiche. Qualora nel corso del sopralluogo gli ispettori
regionali    di    polizia   mineraria   accertino   lo   svolgimento
dell'attivita'  estrattiva  in  assenza  di  autorizzazione, ne danno
comunicazione   al   comune,  che  dispone  la  cessazione  immediata
dell'attivita',
    3.  La  struttura  regionale  competente  in materia di attivita'
estrattive, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, puo'
avvalersi,  con  oneri  a  carico del datore di lavoro, delle aziende
unita'  sanitarie  locali  competenti  per  territorio ai sensi della
normativa vigente.
    4.   La   Regione,  qualora  vengano  accertate  dagli  ispettori
regionali  di  polizia mineraria inosservanze delle norme di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, puo', inoltre, procedere direttamente
alla  sospensione  dell'attivita'  estrattiva,  autorizzata  ai sensi
degli  articoli 11, 12 e 17, indicando contestualmente il termine per
l'adempimento,   nonche'  alla  revoca  dell'autorizzazione  se  tali
inosservanze  sono  gravi  o  reiterate  o sia decorso inutilmente il
termine  indicato  nel provvedimento di sospensione. La sospensione e
la   revoca   sono   comunicate,  entro  dieci  giorni,  al  titolare
dell'autorizzazione e al comune competente.
    5. La Regione, in relazione alla attivita' di vigilanza di cui al
comma  1.  comunica all'autorita' giudiziaria ogni inosservanza delle
norme    della   presente   legge,   delle   prescrizioni   contenute
nell'autorizzazione  di  cui  all'Art.  17  nonche',  delle  norme di
polizia delle miniere e delle cave e di polizia delle acque.