Art. 26. Vigilanza della Regione 1. La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'Art. 17 disponendo: a) la sospensione dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalita' previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 24, in quanto compatibili; b) la revoca dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalita' previsti al comma 3 dell'Art. 24, in quanto compatibili. 2. La »Regione esercita, altresi', la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle acque, limitatamente alla coltivazione nei corsi d'acqua di cui all'Art. 17, rispettivamente ai sensi degli articoli 61, comma 1, lettera e) e 184, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche. Qualora nel corso del sopralluogo gli ispettori regionali di polizia mineraria accertino lo svolgimento dell'attivita' estrattiva in assenza di autorizzazione, ne danno comunicazione al comune, che dispone la cessazione immediata dell'attivita', 3. La struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, puo' avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, delle aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio ai sensi della normativa vigente. 4. La Regione, qualora vengano accertate dagli ispettori regionali di polizia mineraria inosservanze delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, puo', inoltre, procedere direttamente alla sospensione dell'attivita' estrattiva, autorizzata ai sensi degli articoli 11, 12 e 17, indicando contestualmente il termine per l'adempimento, nonche' alla revoca dell'autorizzazione se tali inosservanze sono gravi o reiterate o sia decorso inutilmente il termine indicato nel provvedimento di sospensione. La sospensione e la revoca sono comunicate, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al comune competente. 5. La Regione, in relazione alla attivita' di vigilanza di cui al comma 1. comunica all'autorita' giudiziaria ogni inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'Art. 17 nonche', delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di polizia delle acque.